ETS: vidimazione registro volontari e imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 333/2023, ritiene applicabile l’esenzione dell’imposta di bollo alla vidimazione del registro dei volontari, a condizione che la richiesta sia presentata al segretario comunale da parte di un ente del terzo settore.

Il regime di esenzione dall’imposta di bollo è disciplinato dall’art. 82, comma 5, del CTS per atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato. 

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1, del CTS).
Il registro deve contenere le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza o in alternativa il domicilio ove non coincidente, la data di inizio e di cessazione dell’attività, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione dal registro.

La tenuta del registro è utile per identificare i volontari impiegati nell’attività in modo non occasionale, al fine di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi alo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

II registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
E’ importante ricordare che le operazioni di vidimazione del registro dei volontari possono essere curate anche dal segretario comunale in quanto rientra nella definizione di pubblico ufficiale a ciò abilitato, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 12675 del 14.09.2022.

Dall’1 gennaio 2018 usufruiscono dell’esenzione dall’imposta di bollo le ODV, le APS e le Onlus iscritte ai relativi registri, dall’operatività del RUNTS il regime di esenzione è applicabile a tutti gli ETS iscritti nel medesimo registro.

Per informazioni: area consulenza del CSV di Basilicata tel. 0971 274477 – 0835 346167.

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