Il 30 giugno prossimo tutti gli enti che hanno ricevuto, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro, hanno obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti.
Lâobbligo riguarda associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
- delle pubbliche amministrazioni di cui allâart. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dei soggetti di cui allâart. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le societĂ in controllo pubblico, cosĂŹ come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attivitĂ sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nellâultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalitĂ dei componenti dellâorgano dâamministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Sono inoltre soggette allâobbligo anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti e le cooperative sociali che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La pubblicazione dei contributi ricevuti deve essere fatta sul proprio sito internet oppure su âanalogo portale digitaleâ.
La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilitĂ di utilizzare la pagina Facebook dellâente. Sempre secondo la circolare, qualora lâorganizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, lâobbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale lâente aderisce.
La mancata pubblicazione comporta una sanzione economica pari allâ1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dellâobbligo di pubblicazione.Â
Se da tale contestazione passano 90 giorni e lâorganizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrĂ lâulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
