Il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli enti del Terzo settore sono obbligati a nominare lâorgano di controllo e il revisore legale dei conti da subito, al di lĂ dellâistituzione del registro unico nazionale, in quanto l’anno di riferimento da cui partire per calcolare se un ente ha superato i requisiti finanziari che fanno scattare lâobbligo di nomina è il 2018.
La verifica della presenza o meno delle condizioni per cui scatta lâobbligatorietĂ andrĂ fatta considerando i dati del consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019. Questo significa che, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, lâobbligo di nomina scatta a partire dal 2020.
L’organo di controllo va nominato se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unitĂ .
Gli enti potranno affidare allâorgano di controllo anche la revisione legale dei conti, a condizione tutti i suoi componenti siano iscritti nellâapposito registro.
Per quanto riguarda, invece, il revisore legale dei conti, gli Ets devono nominarlo nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unitĂ .
