Il decreto ministeriale 106 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva, definitivamente, le procedure per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.Il decreto previsto dall’art. 53, comma 1 del dlgs del 3 luglio 2017, n. 117, definisce, inoltre, le modalitĂ di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro. Si attende, comunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto con 40 articoli disciplinerĂ il funzionamento del Runts, le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione allâaltra, la tipologia di documenti da presentare per lâiscrizione, la modalitĂ di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalitĂ di comunicazione con il registro delle imprese.
Nello specifico ci sono gli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del registro:
–Â allegato A approfondisce il contenuto del registro, lâorganizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, lâistanza telematica, la tenuta del registro, la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicitĂ e lâaccesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali;
– allegato B si occupa della compilazione delle istanze, con due appendici, una sui dati delle maschere di iscrizione e una sulle variazioni;Â
– allegato C con le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalitĂ , la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Aps), lâacquisizione dei dati degli enti iscritti nellâanagrafe delle Onlus, lâintegrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicitĂ del dato e, infine, le disposizioni transitorie.
