La legge di conversione del Decreto “Rilancio” (legge 34 del 2020) prevede misure di sostegno per gli enti non profit.
Ad esempio:
– E’ riconosciuto, anche ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi Odv, Aps ed Onlus), il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi necessari a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.
Lâammontare del credito dâimposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.
Il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, tramite modello F24;
- oppure, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari abilitati.
La comunicazione delle spese ammissibili potrĂ essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 30 novembre 2021, utilizzando lâapposito Modello.
Lâinvio della comunicazione deve avvenire con modalitĂ telematiche, direttamente dal contribuente, tramite un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista) o tramite le informazioni consultabili nellâapposita sezione del sito dellâAgenzia delle Entrate.
– E’ riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125).
La comunicazione delle spese ammissibili potrĂ essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 7 settembre 2020, utilizzando lâapposito Modello, con il quale è possibile indicare contemporaneamente (qualora ve ne fossero) anche le spese relative allâadeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto Rilancio.
– Con lâart. 124 del Decreto Rilancio viene stabilito che per tutta una serie di beni necessari per il contenimento e la gestione dellâemergenza Covid-19 (mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, camici, termometri, detergenti disinfettanti per mani) ci sia esenzione dallâIva, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dellâimposta pagata a monte.
– Lâart. 67 del Decreto prevede, invece, un incremento del Fondo di cui allâart. 72 del Codice del Terzo settore, pari a 100 milioni di euro per lâanno 2020.
Tali risorse andranno a finanziare, tramite un bando straordinario, le attivitĂ delle Odv, delle Aps e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dallâepidemia di Covid-19.
– Lâart. 246 stanzia, inoltre, 120 milioni di euro (100 per lâanno 2020, 20 per lâanno 2021), da destinare al sostegno del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), a cui con la legge di conversione sono state aggiunte anche Lombardia e Veneto quali Regioni maggiormente colpite dallâemergenza Covid-19.
La finalitĂ del contributo è quella di rafforzare lâazione a tutela delle fasce piĂš deboli della popolazione a seguito dellâemergenza epidemiologica.
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