Con il dl Crescita, approvato lo scorso 27 giugno al Senato, è stata spostata la scadenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno la pubblicazione dei contributi pubblici e sono stati eliminati gli obblighi per contributi o aiuti corrispettivi o retributivi.Â
Ulteriori novitĂ arrivano ancora dal decreto crescita e riguardano i tanto discussi obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017).
Il decreto allâarticolo 35 sostanzialmente individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nellâesercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno.
Lâimpegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri.
Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.
Tanti i punti âgenericiâ da chiarire, nonostante lo scorso 11 gennaio il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia pubblicato una nota sulle modalitĂ di pubblicazione per gli enti del terzo settore e, in risposta a un quesito inviato da CSVnet, si sia aperta per le associazioni la possibilitĂ di pubblicare anche sui siti web dei centri di servizio.
Nel decreto Crescita si definisce, la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web.
Si tratta di âsovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogatiâ.
Vengono esclusi dallâobbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale lâacquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Â Sono esclusi anche i contributi a âcarattere generaleâ, per cui lâobbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille, e tutto il tema dei âvantaggiâ. Diverso il caso di vantaggi attribuiti alle singole realtĂ , che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato dâuso a un ente del terzo settlore.
Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), finora anche queste indicate genericamente.
Ultima â ma non per importanza â novitĂ riguarda le sanzioni. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore.
La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano lâobbligo di pubblicazione pari allâ1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro.
Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrĂ restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.
 Fonte: Cantiere terzo settore
